Accesso civico
Accesso civico
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Accesso civico semplice
Disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.
La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura.
Il modulo di richiesta di accesso civico semplice è scaricabile dal sito del Ministero della Cultura cliccando qui
Accesso civico generalizzato
Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016. ”, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la Legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato è scaricabile dal sito del Ministero della Cultura cliccando qui.
La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata a:
Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia:
- mail: sr-fvg@cultura.gov.it
- pec: sr-fvg@pec.cultura.gov.it
o in alternativa
- ad accessocivico@cultura.gov.it
- all’Ufficio relazioni con il pubblico MiC: urp@cultura.gov.it
Ai sensi dell’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Il modulo di richiesta di riesame di accesso civico generalizzato è scaricabile dal sito del Ministero della Cultura cliccando qui.
Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – MiC è la dott.ssa Marina Giuseppone.
Registro accessi
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Ultimo aggiornamento
18 Ottobre 2024, 09:47