Conto interessi

Contributi in conto interessi ai sensi dell’art 37 del DLgs 42/2004

Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice, la concessione è ammessa anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità corredata da idonea documentazione.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità dell’intervento. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Si fa presente che possono essere accolte istanze di contributo in conto interessi la cui realizzazione degli interventi sia ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del contratto di mutuo, e per cui l’importo del mutuo accordato coincida con l’importo dei lavori ammessi. Inoltre, potranno essere accolte richieste di rinegoziazione del mutuo purché con lo stesso istituto di credito e nei casi in cui non costituisca un aggravio di spesa per il Ministero; al contrario non saranno accolte istanze che prevedano un pre-ammortamento finanziario del mutuo.

Si forniscono qui di seguito le indicazioni per l’esecuzione del procedimento preliminare:

  • il Soprintendente in sede di autorizzazione dei lavori si pronuncia sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, parimenti non vincolante come precedentemente descritto in merito ai contributi in conto interessi;
  • i soggetti pubblici e i proprietari, possessori o detentori dei beni che abbiano ottenuto l’autorizzazione sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali dovranno presentare apposita istanza in carta legale a preventivo agli istituti periferici ministeriali competenti per territorio;
  • successivamente il Ministero autorizza l’emissione del decreto dirigenziale di concessione del contributo con riserva di verifica delle disponibilità del bilancio. In caso di mutui a tasso variabile, al fine di calcolare correttamente i conguagli a debito e a credito, l’istituto mutuante deve comunicare agli istituti periferici ministeriali entro il mese di gennaio dell’anno successivo le variazioni del tasso avvenute nell’anno precedente, corredato dal relativo piano di ammortamento;
  • il Segretariato Regionale sottoscrive una apposita convenzione con l’istituto bancario che eroga il mutuo, nella quale vengono stabilite le modalità di corresponsione del contributo in conto interessi secondo le procedure indicate dall’istituto bancario medesimo che provvederà ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuario alle scadenze previste;
  • successivamente il Segretariato Regionale sottoscrive una apposita convenzione con il beneficiario ai sensi dell’art. 38 del Codice per l’accessibilità pubblica del bene.

Una volta ottenuto il decreto di concessione del contributo e sottoscritta la convenzione di accessibilità, annualmente gli istituti di credito per mezzo del beneficiario devono presentare agli istituti periferici ministeriali competenti per territorio:

  • in caso di contributo in conto interessi a tasso variabile, dichiarazione dell’importo pagato e di cui si chiede il rimborso da trasmettere alla Soprintendenza di competenza e al Segretariato Regionale;
  • in caso di contributo in conto interessi a tasso fisso, attestazione del regolare pagamento delle rate pregresse del mutuo da trasmettere al Segretariato Regionale;
  • il piano di ammortamento aggiornato e ogni successiva ed eventuale variazione rispetto a quello indicato nel decreto di concessione suindicato, compresa, nel caso, la risoluzione del contratto di mutuo da trasmettere alla Soprintendenza competente.

Ogni anno, per tutta la durata del contributo, il Segretariato Regionale emette una dichiarazione di nulla osta al pagamento della quota a contributo per l’anno in corso, e in caso di variazione del piano di ammortamento, emette un apposito decreto di aggiornamento.

Si ricorda che le ipoteche contratte sui beni appartenenti al demanio culturale (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) devono essere preventivamente autorizzate ai sensi degli artt. 55 comma 3 e 56 comma 4-quinquies del Codice.

Circolari e altra documentazione

Circolare DG-ABAP, n. 51/2020

Ultimo aggiornamento

2 Agosto 2024, 10:18