Autorizzazioni di interventi su beni culturali
Autorizzazioni di interventi su beni culturali (art. 21 e ss. del D. Lgs. 42/2004). La Commissione regionale per il patrimonio culturale autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.
Istanze di autorizzazione di progetti su immobili vincolati
L’istanza deve essere presentata dal proprietario, possessore, detentore del bene e indirizzata alla:
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
Piazza Libertà n. 7
34135 Trieste
L’interessato dovrà comunicare gli estremi dell’atto (di proprietà, possesso o detenzione) che lo legittima alla presentazione dell’istanza, indicando altresì (se “privato”) la data dell’eventuale denuncia di trasferimento presentata a seconda dei casi dall’alienante o dall’acquirente, ex articolo 59 del D. Lgs. 42/2004, alla Soprintendenza o, per gli atti perfezionati in vigore della Legge 1089/1939 (abrogato dal D. Lgs. 490/1999 e dal D. L. 200/2008), al Ministero, ovvero, se rientrante tra i soggetti di cui all’articolo 10, comma primo, (soggetti diversi dal “privato”), dell’eventuale autorizzazione rilasciata ex articoli 57 e seguenti.
Laddove da tali dichiarazioni dovessero emergere situazioni di irregolarità, la Soprintendenza assumerà i conseguenti provvedimenti, in applicazione delle corrispondenti previsioni del Codice (parte II e IV).
Nel caso in cui l’interessato avanzi l’istanza per il tramite di un professionista, quest’ultimo dovrà dichiarare espressamente di agire in nome e per conto del soggetto tenuto a richiedere l’autorizzazione, fornendo comunque tutti i dati necessari.
Gli elaborati progettuali, in relazione alle scelte culturali implicate dall’intervento, devono recare la sottoscrizione di un architetto abilitato all’esercizio delle professione (Consiglio di Stato, VI, numero 5239/06 dell’11 settembre 2006).
Per i beni culturali di interesse religioso sono abilitati alla presentazione delle istanze di autorizzazione unicamente le Diocesi competenti per territorio, rammentando altresì le disposizioni di cui al DPR 4 febbraio 2005, numero 78, recante Esecuzione dell’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana, firmata in data 26 gennaio 2005, la quale, come comunicato con nota 3232 del 9 giugno 2005, abroga e sostituisce la precedente intesa del 13 settembre 1996.
Moduli standardizzati
Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali
Identica procedura si applica alle istanze di autorizzazione all’esecuzione di interventi ricadenti in aree sottoposte a prescrizioni di tutela indiretta. Si tratta di una richiesta di accertamento di compatibilità all’esecuzione di lavori e con riferimento non già ad un bene culturale, ma ad un area sottoposta a prescrizioni di tutela indiretta (ai sensi degli articoli 45, 46, 47 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) diretta ad evitare che del bene culturale sia messa in pericolo l’integrità, danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro. Tali istanze dovranno contenere tutti i necessari elementi identificativi del richiedente, dell’area interessata dall’intervento, delle caratteristiche d’intervento stesso, dei tecnici designati e delle imprese esecutrici dei lavori.
Ultimo aggiornamento
15 Luglio 2024, 18:46