Prescrizioni di tutela indiretta
Prescrizioni di tutela indiretta al fine di evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (art. 45, D.Lgs. 42/2004).
Ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Commissione regionale per il patrimonio culturale detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono viene avvisato con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell’art. 46 del D.Lgs. 42/2004. La comunicazione individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. Comporta, inoltre, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
Ultimo aggiornamento
2 Luglio 2024, 12:06